Il potere regolamentare dell'autorità ed il riparto di competenze con il ministero

Il d.lgs. n. 261/1999 prevede, dunque, la "licenza individuale" (articolo 5) per l'offerta al pubblico di servizi postali non riservati che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.

Sabato, 13 Febbraio 2016 10:17

Il potere regolamentare dell'autorità ed il riparto di competenze con il ministero

L'"autorizzazione generale" (articolo 6) per l'offerta di servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale.

Anche nel testo più recente del decreto legislativo, a seguito della trasposizione della direttiva 2008/6/CE, è confermata la competenza del Ministero al rilascio delle licenze individuali e al conseguimento delle autorizzazioni generali (art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 261/1999).

A seguito della trasposizione della direttiva 2008/6/CE, il decreto legislativo attribuisce ex novo all'autorit à nazionale di regolamentazione del settore postale (Agenzia) le funzioni di regolamentazione in materia di titoli abilitativi nel settore postale. In particolare, secondo quanto disposto dagli art. 5, comma 4, e 6, comma 3, del d.lgs. n. 261/1999, l'Autorità è chiamata ad adottare un regolamento in materia di:

  • requisiti per il rilascio sia delle licenze individuali che delle autorizzazioni generali;
  • obblighi a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni, compresi gli obblighi in materia di condizioni di lavoro di cui all'art. 18-bis del d.lgs. n. 261/1999;
  • modalità dei controlli presso le sedi di attivit à e, in caso di violazione degli obblighi;
  • procedure di diffida, nonché di sospensione e di revoca.

Con specifico ed esclusivo riferimento alle autorizzazioni generali, è previsto altres ì che l'Autorit à individui le ipotesi in cui l'attivit à può essere avviata contestualmente all'invio al Ministero di una "segnalazione" di inizio attivit à e le ipotesi nelle quali, invece, l'attivit à può avere inizio soltanto ove siano trascorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa istanza, salvo che sia comunicato il diniego da parte del Ministero (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 261/1999). La disciplina regolamentare, tuttora vigente è contenuta in due distinti decreti ministeriali: il decreto 4 febbraio 2000, n. 73, con cui è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore postale" (d'ora in poi "decreto licenze") ed il decreto 4 febbraio 2000, n. 75, con cui è stato adottato il "Regolamento recante disposizioni in materia di autorizzazioni generali nel settore postale" (d'ora in poi "decreto autorizzazioni").

I due decreti, emendati una sola volta nel 2006, disciplinano sia gli aspetti di regolamentazione generale della materia sotto il profilo dei requisiti e degli obblighi (oggi rimessi all'intervento Autorit à), sia la procedura per il rilascio del titolo nonché il periodo di validit à del medesimo, le vicende estintive e modificative (modalit à di rinnovo, variazioni degli elementi forniti al momento della richiesta del titolo, procedura di cessione a terzi e ipotesi di decadenza).


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